Il Ministero della Salute, con nota in data 15.1.2008 che si allega, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti necessari ai fini della deduzione o detrazione fiscale della spesa sanitaria relativa allacquisto di medicinali.
Com noto, ai fini della deduzione o detrazione fiscale delle spese relative allacquisto di medicinali, lo scontrino fiscale, oltre a specificare la natura, qualit e quantit dei beni, deve anche riportare lindicazione del codice fiscale del destinatario (si tratta del cosiddetto scontrino fiscale parlante).
Com altres noto, dal 1 gennaio 2008 tutti i suddetti dati devono essere riportati direttamente sullo scontrino e non possono pi essere contenuti in documenti a questo allegati.
Il Ministero della Salute, in proposito, ha precisato che, al momento dellacquisto del medicinale, non necessaria lesibizione al farmacista della tessera sanitaria (la quale, com noto, riporta anche il codice fiscale dellassistito). Pertanto, qualora lassistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dellassistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalit (compresa la dichiarazione verbale).
Nota Ministeriale