Decreto Legislativo sui nuovi servizi delle farmacie: testo definitivamente approvato
08-10-2009
Approvato dal Consiglio dei Ministri e firmato dal Presidente Napolitano il decreto legislativo sui nuovi servizi delle farmacie: a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si trasmette il testo ufficiale del decreto legislativo sui nuovi servizi delle farmacie (cfr. all. 1), approvato dal Consiglio dei Ministri e firmato dal Presidente Napolitano lo scorso 3 ottobre. Il provvedimento, per la sua concreta operatività, dovrà ora essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto di interesse si segnalano i seguenti profili di rilievo.
I nuovi servizi delle farmacie
L’articolo 1 definisce nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN, attribuendo allo stesso SSN il compito di promuovere la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie operanti in convenzione con il SSN e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
a) Assistenza domiciliare integrata
Le farmacie partecipano, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia attraverso:
- la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici;
- la preparazione e la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici;
- la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
- la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l’effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico; le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia sono limitate a quelle dei servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato – Regioni, saranno individuate le ulteriori prestazioni necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie.
b) Aderenza terapeutica
Le farmacie collaborano alle iniziative volte a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
c) Servizi di primo livello
Le farmacie erogano servizi di primo livello, attraverso la partecipazione alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione e ai gruppi di rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano
d) Servizi di secondo livello e analisi di prima istanza
Le farmacie assicurano servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico - terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione del medico, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori automatici. Le farmacie effettuano, nell’ambito dei servizi di secondo livello, analisi di prima istanza rientranti nell’autocontrollo, con i limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni – Province Autonome, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
e) Prenotazione di visite ed esami
Le farmacie effettuano attività attraverso le quali gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e provvedere al pagamento dei relativi ticket nonché ritirare i referti.
La remunerazione dei nuovi servizi
Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi sarà disciplinato attraverso l’accordo collettivo nazionale di cui all’articolo 8 della D.Lgs. 502/1992.
Dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La modalità di remunerazione delle nuove prestazioni e funzioni assistenziali delle farmacie saranno previste dall’accordo collettivo nazionale, che fisserà il relativo tetto di spesa entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivanti per il SSN e per le regioni.
Inoltre, entro i limiti di spesa fissati dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione, gli accordi di livello regionale disciplinano, altresì, le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione dei servizi. Gli accordi regionali definiscono, inoltre, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa.
Eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono carico del cittadino che le ha richieste.
Accordo collettivo nazionale
L’articolo 3 prevede che anche gli accordi collettivi che regolano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private devono essere rinnovati, al pari degli altri accordi riguardanti il personale a rapporto convenzionale, con la medesima procedura disciplinata dall’articolo 4, comma 9 della legge n. 412 del 1991, che prevede quale struttura deputata a rappresentare la delegazione di parte pubblica per il rinnovo di tali accordi la SISAC (Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato).
L’articolo 3 stabilisce, inoltre, che il procedimento di contrattazione collettiva relativo all’accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private sia disciplinato in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, sentita la FOFI.
Inoltre, la Federazione e la FNOMCEO deve essere sentite congiuntamente nel rinnovo sia degli accordi nazionali tra SSN e medici di medicina generale e pediatri di libera scelta sia degli accordi tra SSN e farmacie pubbliche e private.
I pareri resi dalle due Federazioni devono riguardare la collaborazione interprofessionale in riferimento ai nuovi servizi e funzioni assistenziali delle farmacie.
Revisione dei requisiti di ruralità
L’articolo 4 rimette all’accordo collettivo nazionale la definizione dei criteri che le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano devono utilizzare per la determinazione dell’indennità di residenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie in favore dei titolari delle farmacie rurali.
Tali criteri dovranno tener conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia e di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie nonché all’ampiezza del territorio servito. Tuttavia, fino a quando non venga stipulato l’accordo collettivo nazionale, l’indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.
Con il comma 2, si dispone l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 2, della legge 8 marzo 1968, n. 221.
Utilizzo della denominazione “Farmacia” e della croce di colore verde
Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto delle nuove funzioni ad esse attribuite, l’articolo 5, infine, stabilisce che l’uso della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.
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Come evidenziato, dunque, nel testo definitivamente approvato dal Governo è prevista la possibilità che siano svolte presso le farmacie prestazioni infermieristiche o fisioterapiche relativamente ai servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti. Inoltre, con decreto ministeriale saranno individuate le ulteriori prestazioni infermieristiche necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti e effettuabili in farmacia.
Tale nuova formulazione, che supera il divieto tassativo inizialmente previsto nel testo presentato alle Camere per i pareri, costituisce un significativo risultato per la professione, ottenuto grazie all’impegno della Federazione, che ha rappresentato, presso le opportune sedi, anche attraverso il parere di un autorevole giurista, l’importanza di una collaborazione sempre più stretta tra gli operatori sanitari in farmacia, in linea con le istanze sociali che reclamano la sua trasformazione in moderno centro di servizi socio-sanitari.
E’ stata così segnata la prima tappa del percorso ormai avviato per il superamento dell’anacronistica interpretazione dell’art. 102 del TULS e, su questa stessa linea, si proseguirà con attenzione vigile, realizzando tutti gli interventi ritenuti necessari per l’individuazione più appropriata di nuovi ambiti di prestazioni infermieristiche in farmacia.
Inoltre, si è finalmente raggiunto un importante riconoscimento politico: l’attribuzione di un preciso ruolo alla Federazione, che dovrà essere sentita in sede di ridefinizione della disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo all’accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private.
La Federazione, congiuntamente alla FNOMCEO, dovrà altresì esprimersi, relativamente agli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale nell’ambito dei nuovi servizi, nel rinnovo degli accordi nazionali tra SSN e medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e degli accordi tra SSN e farmacie pubbliche e private.
Decreto
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